Non c’è tempo per pensare ma una riflessione verrebbe naturale ma, tralasciamo e veniamo ai fatti.
Venerdì 3 gennaio, ore 21,00 si gioca la gara valevole per il 12à turno del campionato di Terza categoria girone E fra l’Amatori Appignano e l’Abbadiense.
Un guasto improvviso all’impianto d’illuminazione, non consente di giocare il match e l’arbitro lo scrive nel referto. Il giudice sportivo infligge la sconfitta a tavolino per i padroni di casa, responsabili, secondo l’arbitro e il giudice sportivo, dell’improvviso blackout.
Per l’Abbadiense tre punti arrivati senza fatica.
La società Amatori Appignano del presidente Giuliano Cossali, dopo una riunione con il suo direttivo decide di raccogliere informazioni sull’improvviso guasto e chiede alla società U.S. Appignanese, che gestisce l’impianto comunale, cosa era successo.
Il club risponde che il campo era stato utilizzato fino alle ore venti per l’allenamento della prima squadra e che l’interruzione era dovuta ad un improvviso guasto sul sistema di protezione, causato dal maltempo.
Ecco allora che l’Amatori decide di fare un reclamo con tutte le motivazione già elencate, ( vale la pena ricordare che l’Abbadiense non aveva segnalato nulla agli organi competenti e a dir la verità, erano rimasti meravigliati di una decisione così drastica).
La Corte d’Appello Territoriali oggi, 28 gennaio 2025, sconfessa la decisione del Giudice Sportivo e rimanda al Comitato Regionale Marche la scelta del giorno per far disputare la gara.
COMUNICATO INTEGRALE:
La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente
Avv. Francesco Scaloni – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.
Avv. Francesco Paoletti – Componente
nella riunione del 28 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente decisione
Reclamo n. 26/CSAT 2024/2025
Dispositivo n. 27/CSAT 2024/2025
a seguito del reclamo n. 26 promosso dalla società A.S.D. AMATORI CALCIO APPIGNANO in data 15/01/2025 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara 0-3 applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Macerata con delibera pubblicata sul c.u. n. 51 del 08/01/2025, ha emesso il seguente
DISPOSITIVO
P.Q.M.
la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla l’impugnata delibera disponendo il recupero della gara non disputata.
Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND – Comitato Regionale Marche, in data 28 gennaio 2025.
Il Relatore Il Presidente
F.to in originale F.to in originale
Giovanni Spanti Piero Paciaroni

