Il verdetto è arrivato. La gara Visso – Pioraco si rigioca martedì 23 Dicembre alle ore 14.30.
Si riparte dal primo minuto e si ivalidano le gare del 1/11/2025 sospesa per infortunio all’arbitro e poi proseguita il 12 Novembre con il finale 3 a 1 per il Visso con le reti di Cottini (doppietta), Dashi e per Pioraco Truppo.
La prosecuzione del match è stata annullata per errore tecnico dell’arbitro che ha decretato la fine del match con tre minuti di anticipo (+ recupero).
Lo stesso direttore di gara, come da verbale al referto, confermava l’errore tecnico e di aver fischiato la fine della gara tra il 37esimo ed il 38esimo minuto del secondo tempo.
Il ricorso del Pioraco era stato successivamente impugnato dal Visso calcio.
Ora la decisione è definitiva e il ricorso del Visso non è stato accolto.
“reclamo n° 26 promosso dalla società A.S.D. VISSO-ALTONERA CALCIO 1970 in data 29/11/2025 avverso la ripetizione della gara VISSO – PIORACO disposta dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata con delibera pubblicata sul C.U. n° 41 del 21/11/2025,
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
In data 29 novembre 2025 la società A.S.D. VISSO-ALTONERA CALCIO 1970 ha proposto reclamo avverso la ripetizione della gara VISSO-ALTONERA CALCIO 1970 – RUGGERO MANCINI PIORACO disposta dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata con delibera pubblicata sul C.U. n° 41 del 21/11/2025, chiedendo che venga disposta la revoca della delibera del Giudice Sportivo ed ordinata “ … la ripetizione della gara per la sola parte di gara oggetto di prosecuzione giocata in data 12.11.2025. “.
Sostiene la reclamante che nella fattispecie in esame non sarebbe automaticamente applicabile l’art.10 comma 5 CGS sia perché l’errore tecnico non sarebbe stato ammesso nel referto, né in una sua integrazione, ma soltanto in un “ invio verbale a chiarimenti relativi al referto di gara tra Visso Altonera – Ruggero Mancini Pioraco del 12.11.2025 “ a giudizio della reclamante del tutto irregolare, sia perché il presunto errore tecnico non ha avuto alcuna effettiva influenza sul regolare svolgimento della gara che vedeva vincere la reclamante per 3 a 1.
La società RUGGERO MANCINI PIORACO ha depositato una propria memoria difensiva, chiedendo di essere ascoltata.
La memoria difensiva risulterebbe essere stata inviata alla reclamante, ma è inammissibile in quanto non sono state allegate le ricevute di accettazione e di consegna della pec alla ASD VISSO-ALTONERACALCIO 1970.
Alla richiesta audizione la società SS RUGGERO MANCINI PIORACO ha ribadito le argomentazioni svolte della propria memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo va respinto non essendo accoglibili le argomentazioni svolte dalla ASD VISSO-ALTONERACALCIO 1970.
Alla luce di tutto ciò, la Corte ritiene corretta la decisione del Giudice Sportivo che ha ordinato la ripetizione della gara, non potendo essere applicato l’art.30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti – del quale la reclamante ha di fatto richiesto l’applicazione – non essendo prevista tale possibilità dall’art. 10 CGS.
COMUNICATO INTEGRALE
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Avv. Francesco Scaloni – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente
Avv. Francesco Paoletti – Componente
Dott.ssa Donatella Bordi – Componente
nella riunione del 10 dicembre 2025 svoltasi in modalità telematica, con l’assistenza del Segretario Alver Torresi,
a seguito del reclamo n° 26 promosso dalla società A.S.D. VISSO-ALTONERA CALCIO 1970 in data 29/11/2025 avverso la ripetizione della gara VISSO-ALTONERA CALCIO 1970 – RUGGERO MANCINI PIORACO disposta dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata con delibera pubblicata sul C.U. n° 41 del 21/11/2025,
- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
- letto il preannuncio ed il reclamo, nonché la memoria difensiva depositata dalla società contro-interessata SS RUGGERO MANCINI PIORACO;
- ascoltata la contro-interessata alla richiesta audizione;
- relatore Piero Paciaroni;
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
ha pronunciato la seguente decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
In data 29 novembre 2025 la società A.S.D. VISSO-ALTONERA CALCIO 1970 ha proposto reclamo avverso la ripetizione della gara VISSO-ALTONERA CALCIO 1970 – RUGGERO MANCINI PIORACO disposta dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata con delibera pubblicata sul C.U. n° 41 del 21/11/2025, chiedendo che venga disposta la revoca della delibera del Giudice Sportivo ed ordinata “ … la ripetizione della gara per la sola parte di gara oggetto di prosecuzione giocata in data 12.11.2025. “.
Sostiene la reclamante che nella fattispecie in esame non sarebbe automaticamente applicabile l’art.10 comma 5 CGS sia perché l’errore tecnico non sarebbe stato ammesso nel referto, né in una sua integrazione, ma soltanto in un “ invio verbale a chiarimenti relativi al referto di gara tra Visso Altonera – Ruggero Mancini Pioraco del 12.11.2025 “ a giudizio della reclamante del tutto irregolare, sia perché il presunto errore tecnico non ha avuto alcuna effettiva influenza sul regolare svolgimento della gara che vedeva vincere la reclamante per 3 a 1.
La società RUGGERO MANCINI PIORACO ha depositato una propria memoria difensiva, chiedendo di essere ascoltata.
La memoria difensiva risulterebbe essere stata inviata alla reclamante, ma è inammissibile in quanto non sono state allegate le ricevute di accettazione e di consegna della pec alla ASD VISSO-ALTONERACALCIO 1970.
Alla richiesta audizione la società SS RUGGERO MANCINI PIORACO ha ribadito le argomentazioni svolte della propria memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo va respinto non essendo accoglibili le argomentazioni svolte dalla ASD VISSO-ALTONERACALCIO 1970.
Infatti il CGS stabilisce che quanto dichiarato dal direttore di gara nel referto o nei chiarimenti allo stesso richiesti fa piena prova di quanto accaduto e nel caso in esame il Giudice Sportivo ha legittimamente richiesto un supplemento a chiarimento dell’accaduto e l’arbitro ha ammesso il suo errore, dichiarando di aver fischiato la fine della gara “ tra il 37° ed il 38° del secondo tempo ( tra il 42° ed il 43° del secondo tempo reale. “.
Risulta quindi innegabile che il direttore di gara abbia commesso un errore tecnico dal qual discende a norma dell’art. 10 CGS la necessità di ordinare la ripetizione della gara.
La giurisprudenza in materia ha stabilito che la gara possa essere dichiarata regolare con il risultato ottenuto fino a quel momento quando si accerti che l’errore tecnico non abbia potuto influire sul risultato finale: possono essere ricordati come esempi classici di tale fattispecie l’aver espulso erroneamente a pochi minuti dalla fine un calciatore della squadra che stava perdendo oppure l’aver fischiato la fine della gara a poco tempo dal termine della stessa quando era praticamente impossibile recuperare il risultato ( es. aver fischiato la fine della gara a due minuti dal termine quando il risultato era di 5 a 0 a favore di una delle due squadre ).
Nel caso in esame nessuna di queste ipotesi ricorre in quanto, pur essendo il risultato favorevole al VISSO ALTONERA CALCIO 1970 per 3 a 1 mancavano ancora 3 minuti al termine, oltre al tempo di recupero che sarebbe stato concesso per le sostituzioni già effettuate.
Alla luce di tutto ciò, la Corte ritiene corretta la decisione del Giudice Sportivo che ha ordinato la ripetizione della gara, non potendo essere applicato l’art.30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti – del quale la reclamante ha di fatto richiesto l’applicazione – non essendo prevista tale possibilità dall’art. 10 CGS.
P.Q.M.
la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. VISSO-ALTONERA CALCIO1970.
Dichiara dovuto il contributo di cui all’art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND – Comitato Regionale Marche, in data 10 dicembre 2025.
Il Presidente e Relatore
Piero Paciaroni
Depositato in Ancona in data 16 dicembre 2025
Il Segretario
Alver Torresi

